Trust, una forma di tutela legale molto funzionale al “dopo di noi”.
Il trust è una forma di tutela legale molto funzionale al ” dopo di noi “.
Prevede la destinazione di alcuni beni da parte di un singolo a beneficio di una persona che si vuole tutelare.
A una parte terza è demandata l’amministrazione dei beni e la realizzazione di un programma di azioni a beneficio del tutelato.
Per attivare un Trust serve il supporto di un professionista, indispensabile per approfondire l’argomento.
Ma decidere di approfondire è un passo importante. Anche per chi vuole affrontare il tema del “dopo di noi “.
Il termine trust significa “fiducia”. Rappresenta uno strumento basato su un rapporto fiduciario tra i soggetti coinvolti.
Il trust in Italia arriva dalla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, legge 16 ottobre 1989 n° 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.
La Convenzione definisce:
“per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee, soggetto che riceve beni o diritti nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.
Nell’atto istitutivo di un trust, dunque, un soggetto, definito disponente, trasferisce la titolarità di beni a un altro soggetto di sua fiducia, ovvero il trustee.
Quest’ultimo dovrà amministrare i beni a vantaggio di un beneficiario o per realizzare uno scopo, attenendosi alle indicazioni e al programma che il disponente stabilisce nell’atto istitutivo.
In Italia, la ratifica della Convenzione permette di applicare il trust.
L’ordinamento giuridico, tuttavia, riconosce il trust purché “interno”, ovvero devono essere italiani disponente, trustee e beneficiario, come pure il fondo gestito in trust deve risiedere nel territorio nazionale.
Solo la legge regolatrice ha origine fuori confine, ma questo non significa che i soggetti protagonisti del trust debbano conoscere la normativa straniera.
Per quanto riguarda il trustee, poi, gli atti da lui eseguiti in funzione del suo incarico sono sottoposti alla legislazione italiana.
Il trust è uno strumento flessibile, “costruito” su misura in base agli scopi e ai soggetti coinvolti.
Nell’ambito del “dopo di noi”, è una soluzione che garantisce assistenza ai disabili.
Infatti, il disponente – in genere il genitore o un parente – destina propri beni al fondo appositamente istituito, assicurandosi così che il patrimonio verrà usato a beneficio della persona disabile.
Con il trust la tutela può anche estendersi al disponente stesso, come pure agli altri membri della famiglia.
Il trust si inserisce nel quadro delle misure utili ad accompagnare e a proteggere le persone con disabilità nella vita quotidiana.
Questi strumenti sono in particolare:
– l’interdizione: misura rivolta a persone dai 17 anni in su incapaci di intendere e volere. In questo caso, il tribunale nomina un tutore che rappresenta la persona negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– l’inabilitazione: misura rivolta a persone adulte con una parziale incapacità di intendere e volere. Il tribunale nomina dunque un curatore, che affianca la persona nello svolgimento di atti di straordinaria amministrazione, dopo aver ricevuto il consenso del Giudice Tutelare. La persona inabilitata può continuare a essere autonoma nell’eseguire gli atti di ordinaria amministrazione;
– l’amministrazione di sostegno: misura introdotta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. L’obiettivo è tutelare chi si trova in difficoltà o autonomia ridotta (anche temporaneamente), non tanto sostituendolo completamente nello svolgimento degli atti, ma accompagnandolo nella loro esecuzione. C’è infatti l’impegno a limitare il meno possibile la capacità di agire della persona. Il Giudice Tutelare stabilisce i compiti dell’amministratore, con la possibilità di modificarli nel tempo in funzione delle esigenze della persona da tutelare.
Altre forme di tutela per un “Dopo di noi” programmato:
Altre forme di protezione legale, sono possibili.
Un trust può rappresentare una forma di aiuto alternativa, ma anche complementare.
In caso di interdizione, il Giudice Tutelare può affidare al tutore il ruolo di guardiano del trustee, con l’obiettivo di controllare che vengano esaudite le indicazioni del disponente, ma anche di segnalare al trustee alcune esigenze da tenere in considerazione per il benessere della persona disabile.
Nel caso dell’amministrazione di sostegno, la persona nominata dal Tribunale può attivare un trust a beneficio della persona da tutelare, vincolandone i beni nell’apposito fondo.
Esistono poi strumenti apparentemente simili al trust, con beni vincolati a favore di una persona, in particolare disabile.
Uno è il “vincolo di destinazione”, disciplinato dall’articolo 2645 ter del Codice Civile.
Prevede che specifici beni di un titolare siano isolati dal restante patrimonio, con l’obiettivo di destinarli “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela e riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, o ad altri enti e persone fisiche”.
Il vincolo di destinazione mostra delle differenze con il trust:
– nel vincolo possono confluire solo beni mobili o immobili, mentre il trust comprende anche ad esempio denaro, diritti di usufrutto, nuda proprietà, quote e azioni, collezioni, opere d’arte…;
– il vincolo viene istituito solo con atto pubblico, che invece non è necessario per il trust, per il quale è sufficiente la forma scritta;
– il limite temporale del vincolo è di novant’anni al massimo, mentre non esistono limiti per il trust;
– il trust non impedisce l’alienazione dei beni (di solito i disabili e i soggetti deboli beneficiano del reddito dei beni, ma in alcuni casi si può alienare parte dei beni per mettere il ricavato a disposizione dei soggetti). L’importante è raggiungere lo scopo, che nel trust è indicato. Nessuna garanzia di attuazione dello scopo, invece, per il vincolo di destinazione.
Il “patrimonio destinato a specifici atti” è disciplinato dall’articolo 2447 bis, lettera a, del Codice Civile. La norma indica che una società può “costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare”.
Per via del termine “affare”, lo strumento è adatto al compimento di operazioni di tipo industriale, finanziario e commerciale. Non risulta quindi particolarmente indicato per la tutela di un soggetto debole, almeno in forma diretta.
Il “fondo patrimoniale” è regolato dall’articolo 167, comma I, del Codice Civile. L’articolo dispone infatti che “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”.
Rispetto al trust, il fondo patrimoniale presenta dei limiti:
– può comprendere solo beni mobili e immobili registrati, e titoli nominativi;
– la cessazione coincide con il venir meno del matrimonio, fatta salva la presenza di figli minorenni fino al raggiungimento della maggiore età;
– si applica solo in presenza di famiglia legittima;
– manca un programma da attuare a beneficio della persona disabile.
Per maggiori info:
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/speciale-trust-disabili-una-tutela-per-il-dopo-di-noi/speciale-trust-disabili-tutele-a-confronto