La legge sul dopo di noi sta per compiere due anni. Qualche riflessione sugli strumenti
Illustriamo qualche strumento previsto dalla legge 112/2016 per “mettere in sicurezza” una parte del patrimonio di famiglia, nel caso ci sia un figlio con una disabilità, in vista del suo futuro.
La legge sul dopo di noi, la 112/2016, sta per compiere due anni dalla sua approvazione. Un periodo che ha visto molte cose nuove e qualche esperimento particolarmente riuscito con innovativi progetti di cohousing.
Interessanti sono gli strumenti previsti dalla legge 112/2016 per “mettere in sicurezza” una parte del patrimonio di famiglia, nel caso ci sia un figlio con una disabilità, in vista del suo futuro.
Il Consiglio Nazionale del Notariato a febbraio ha fatto alcune valutazioni: nel 2017 a fronte a 127mila beneficiari potenziali (cioè disabili con meno di 65 anni e privi di sostegno familiare) sono stati utilizzati in Italia 818 trust, 387 vincoli di destinazione e soltanto 7 contratti di affidamento fiduciario.
In tutti e tre i casi, essendo le rilevazioni collegate a un codice distintivo degli istituti utilizzati, non è possibile sapere se lo strumento è collegato alla tutela della disabilità e al dopo di noi: i numeri specifici quindi sono di certo ancora più piccoli.
Giovedì 17 maggio a Milano un seminario dal titolo “Dopo di noi e tutela delle fragilità: casi pratici di utilizzo dell’affidamento fiduciario”, organizzato dallo Studio Cocchi & Associati, farà il punto su questi strumenti, per evidenziare – in base ad esperienze pratiche – delle buone pratiche condivise che possano essere un punto di partenza minimo e comune per il loro utilizzo.
Di cosa si tratta? In quali situazioni possono essere utilizzati? Quando optare per uno strumento o per l’altro?
Riprendiamo un’intervista dell’avvocato Alessandra Cocchi.
“ È una legge con grandi potenzialità, ma purtroppo ancora poco utilizzata. Notai e avvocati non sanno ancora bene come considerarne alcuni aspetti. Sono convinta che diventerà uno strumento a disposizione di tutti e non solo di chi ha grandi patrimoni, ma si devono ancora affermare buone pratiche condivise. Considerato la piccola rivoluzione concettuale che la legge propone, è una lentezza comprensibile. Nel nostro sistema giuridico infatti la normalità è che ogni bene abbia un proprietario, mentre la “dopo di noi” dice che un patrimonio piccolo o grande può anche essere gestito a favore di un beneficiario che non lo possiede.
Due degli strumenti proposti dalla 112 – trust e vincoli di destinazione – erano a disposizione da tempo, ma sono sempre stati poco usati dalle famiglie alle prese con i problemi della fragilità.
La novità della “dopo di noi” è l’affidamento fiduciario, ma appunto perché nuovo è condizionato da un’incertezza interpretativa e, soprattutto, da una scarsa conoscenza da parte da chi potrebbe avvantaggiarsene.
Vorremmo che il mondo del Terzo settore riesca a parlare con chi sta studiando l’applicazione pratica della legge.
L’idea è che le famiglie e gli enti che affrontano tutti i giorni i problemi delle fragilità personali riescano a fare anche da soli una prima valutazione sulle opportunità che si sono aperte con la “dopo di noi”: con questa base di conoscenza più chiara, potranno poi rivolgersi ai consulenti che preferiscono, per un’analisi puntuale.
L’affidamento fiduciario, altro elemento fondante, permette di destinare alcuni beni ad esclusivo beneficio di una persona fragile, con la garanzia che verranno gestiti da qualcuno di (appunto) fiducia e secondo le regole volute da chi ha messo il capitale a disposizione.
Spiegato così, si capisce perché l’affidamento è stato subito indicato come il “Trust italiano”. Ma in realtà sono strumenti tecnicamente diversi. Il Trust è legale in Italia da più di vent’anni eppure è poco utilizzato.
Perché?
Sostanzialmente perché è complesso da costruire e disciplinato da una legge straniera. Con la legge 112 tutto quel mondo che sino ad oggi non ha scelto il Trust, ha un’opportunità in più e diversa. L’affidamento è infatti regolato dalla legge italiana ed è flessibile, potenzialmente economico, adatto a patrimoni di taglie diverse, dai medio-piccoli ai grandissimi.
L’accesso alle risorse del fondo per il dopo di noi istituito dalla legge 112/2016 è circoscritto alle «persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare».
Nella Dopo di noi i benefici fiscali sono effettivamente riservati ai casi di disabilità certificata.
Ma l’affidamento fiduciario si utilizzava anche prima della 112/2016, con la legge lo strumento ha ottenuto una sostanziale spinta all’utilizzo. Il seminario si propone anche di esaminare l’utilità dell’affidamento per le famiglie che non hanno disabili gravi, ma devono comunque programmare l’aiuto ai loro ragazzi nel futuro.
Gli stessi strumenti di gestione finanziaria e le stesse logiche giuridiche possono diventare utili anche per risolvere le problematiche di chi affronta malattie degenerative come l’Alzheimer.
Tutto è da valutare caso per caso, ma ormai anche nel perimetro delle leggi italiane le soluzioni ci sono. Conoscerle può essere utile per affrontare meglio situazioni familiari difficili.
Per consulenze sul tema:
https://www.traumacranico.net/servizi-residenziali/